Descrizione
Si informa la cittadinanza che è attivo il Bonus Sociale Rifiuti, l'agevolazione prevista dall'art. 57-bis del Decreto-Legge n. 124/2019 e disciplinata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
Il Bonus Sociale Rifiuti è un'agevolazione prevista dall'art. 57-bis del Decreto-Legge n. 124/2019 e disciplinata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
L'agevolazione consiste in una riduzione del 25% della Tassa sui Rifiuti (TARI) dovuta dalle utenze domestiche appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico.
Requisiti
Hanno diritto al Bonus Sociale Rifiuti i nuclei familiari che possiedono un'attestazione ISEE in corso di validità:
- non superiore a € 9796;
- non superiore a € 20.000 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
Come ottenere il bonus
Non è necessario presentare alcuna domanda al Comune.
Per accedere al beneficio è sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.
L'individuazione dei beneficiari avviene automaticamente sulla base delle informazioni trasmesse dall'INPS secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Per mantenere il diritto all'agevolazione è necessario presentare una nuova DSU ogni anno.
Modalità di riconoscimento
Il Bonus Sociale Rifiuti viene applicato automaticamente agli aventi diritto individuati attraverso i dati ISEE trasmessi dall'INPS.
Poiché l'attestazione ISEE può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno, l'applicazione dell'agevolazione avviene successivamente all'acquisizione e alla verifica dei dati necessari. Pertanto, il beneficio potrà essere riconosciuto nella prima emissione utile della TARI secondo le modalità operative definite da ARERA e dagli enti competenti.
Cambio di residenza
In caso di cessazione dell'utenza per trasferimento di residenza, l'eventuale agevolazione spettante sarà calcolata dal gestore competente per il periodo di effettiva titolarità dell'utenza.
Nei casi previsti dalla normativa, il beneficio potrà essere erogato mediante contributo una tantum tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante della DSU.
Riferimenti normativi
- Art. 57-bis del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
- Deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif;
- Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif (TUBR).