Sostegno alla natalità

Dettagli della notizia

Modalità di attuazione della misura per il sostegno della natalità e della genitorialità nei piccolissimi comuni del Lazio di cui alla DGR n. 249/2024.

Data:

25 Maggio 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

1. Misura per il sostegno della natalità e della genitorialità nei “piccolissimi comuni”

L’“Addendum all’annualità 2024 del “Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n.9/2020, art. 13)” per il triennio 2022-24”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2024, ha previsto, per l’annualità 2024, un beneficio economico, una tantum, da erogarsi in un’unica soluzione, per il sostegno della natalità e della genitorialità, rivolto ai nuclei familiari residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni).

2. Risorse regionali e i comuni assegnatari

Per “piccolissimi comuni” si intendono quelli aventi popolazione fino a 2.000 abitanti, come risultanti dalla rilevazione ISTAT al 31 dicembre 2022, in favore dei quali l’art. 2, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 9, prevede possano essere stabilite priorità e misure particolari.

Le risorse regionali destinate all’intervento ammontano a un totale di euro 1.300.000,00 e sono ripartite tra i “piccolissimi comuni” del Lazio secondo le seguenti modalità:

a. euro 10.000,00 in favore dei comuni aventi popolazione superiore ai 1.000 e fino a 2.000

abitanti;

b. euro 7.000,00 in favore dei comuni aventi popolazione superiore ai 500 abitanti e fino a 1.000

abitanti;

c. euro 4.634,15 in favore dei comuni aventi popolazione fino a 500 abitanti.

Gli elenchi dei comuni appartenenti alle tre categorie sopra individuate sono riportati in calce all’Addendum approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2024.

3. Beneficiari finali della misura

I beneficiari finali della misura sono:

a. i nuclei familiari residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, nei quali siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2024 (fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5, terzo capoverso);

b. i nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente, che trasferiscano la propria residenza in un “piccolissimo comune” .

In entrambi i casi, i nuclei familiari beneficiari dovranno mantenere il requisito della residenza e della dimora abituale per i cinque anni successivi all’attribuzione del beneficio; le verifiche successive del requisito competono a ciascun comune che, in caso di accertato venir meno del requisito, procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme già erogate, dandone tempestiva comunicazione alla Regione Lazio.

Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:

a. residenza in un “piccolissimo comune” della Regione Lazio, ovvero, trasferimento della propria residenza in uno di detti comuni;

b. cittadinanza italiana, dei Paesi dell’UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio, gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251) sono equiparati ai cittadini italiani;

c. ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000,00;

d. non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;

e. in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l’obbligo della frequenza scolastica.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 45 e 46 del DPR 445/2000.

4. Attuazione dell’intervento da parte dei comuni

Ai comuni elencati nell’Allegato A alla presente determinazione saranno erogate le somme a fianco di ciascuno riportate, a valere sulle quali ciascun comune potrà definire – in concreto – l’ammontare del beneficio economico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2024, n. 249, tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 2.000,00 e attribuirlo ai nuclei familiari beneficiari, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3, attraverso appositi avvisi pubblici o, avendo riguardo alle specifiche situazioni demografiche di ciascuno, secondo modalità “a sportello”, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso di attribuzione del beneficio attraverso appositi avvisi pubblici, ai fini dell’accesso prioritario al beneficio e della sua commisurazione, i comuni potranno adeguatamente valorizzare, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni del nucleo familiare:

Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;

nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;

situazioni di monogenitorialità;

presenza all’interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;

presenza all’interno del nucleo familiare anagrafico di almeno una persona anziana ultra 80enne.

5. Monitoraggio e rendicontazione

I comuni assegnatari delle risorse regionali sono tenuti al loro integrale utilizzo, esclusivamente per la finalità di cui al presente atto.

La rendicontazione delle spese sostenute da ciascun comune dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza entro il 31 marzo 2025, unitamente a una relazionedescrittiva delle concrete modalità di attuazione della misura, che fornisca altresì dati quali-quantitativi circa i benefici erogati e i riscontri ottenuti da parte della cittadinanza.

I comuni che non dovessero utilizzare integralmente le risorse ad essi assegnate entro il 31 dicembre 2024, potranno estendere l’erogazione del beneficio anche alle annualità 2025 e 2026, fermo restando il termine del 31 marzo 2025 per l’invio della rendicontazione delle spese da essi eventualmente sostenute nell’anno 2024 e di una relazione di monitoraggio sull’attuazione della misura, che evidenzi altresì le condizioni che non hanno consentito l’integrale erogazione delle risorse ad assi assegnate. In tal caso, la rendicontazione finale e la relazione descrittiva sopra menzionate dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 marzo 2027.

Qualora un comune non esaurisca le risorse ad esso assegnate, ovvero non provveda all’invio della rendicontazione finale delle spese sostenute entro il termine del 31 marzo 2027, la Direzione regionale competente in materia di Enti Locali provvederà al recupero delle somme residue o non rendicontate, anche ricorrendo alla compensazione ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 30 maggio 2017, n. 274, ovvero al recupero coattivo ai sensi della vigente normativa in materia.

Regione Lazio: assegnazione ai comuni del Lazio aventi popolazione fino a 2.000 abitanti delle risorse per l'erogazione di un beneficio economico per il sostegno della natalità e della genitorialità.

L’avviso è consultabile al seguente link della Regione Lazio:

https://www.regione.lazio.it/documenti/83056

Per info contattare il Servizio Sociale del Comune:

tel: 0765 335121

mail: sociale@comune.civitellasanpaolo.rm.it

Ultimo aggiornamento: 25/05/2024, 08:36

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